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Anno Scolastico 2023-2024

Borsa Di Studio

Erogazione borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 63/2017.

Borse di Studio

La Giunta Regionale con propria Deliberazione n.195 del 06/03/2024 ha approvato criteri e modalità per l'erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione – anno scolastico 2023-2024, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 63/2017.

DESTINATARI

La D.G.R. ha stabilito:

  • di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto al beneficio, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 28/2002, l'ente titolato a ricevere e valutare l'ammissibilità delle istanze di accesso alla borsa di studio prevista dal Decreto del M.I.U.R.;
  • di ritenere ammissibili al beneficio gli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, appartenenti a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia di 15748,78€;
  • di determinare che l'importo della borsa di studio assegnata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado è fissato in € 150 (tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili);
  • che il termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza è il 10/04/2024.

Modalità di presentazione delle domande di contributo

Il modello di richiesta del contributo potrà essere compilato solo dall'intestatario della domanda, presentato una sola volta e da un solo componente per ogni nucleo familiare.

La richiesta dovrà essere presentata obbligatoriamente al Comune di propria residenza.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.